Dal Cndcec chiarimenti sulla riduzione dei CFP obbligatori in caso di esenzione dall’obbligo formativo
Con il Pronto Ordini 5 febbraio 2021, n. 121/2020, pubblicato ora, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito chiarimenti in merito alla questione se le esenzioni che comportano la riduzione dell’obbligo formativo nel triennio determinano la riduzione dei cfp da maturare nelle materie obbligatorie (cioè nelle materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione).
In particolare, è stato precisato che, a seguito di una valutazione del caso concreto, l’Ordine possa ritenere che l’esenzione abbia determinato l’impossibilità per l’iscritto di conseguire i cfp obbligatori. Ad esempio, non può essere considerato inadempiente l’iscritto che non abbia conseguito cfp obbligatori fino al verificarsi della causa (non prevedibile) determinante l’esonero e che, proprio perché in regime di esenzione, non abbia avuto la possibilità di svolgere la formazione obbligatoria entro la fine del triennio.
Al riguardo è stato infine ricordato che l’art. 8 del Regolamento per la formazione professionale continua prevede, per alcune tipologie di esonero, che “l’esenzione comport[i] la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale”.