Dal 1° gennaio Iva al 10% sui prodotti per l’igiene femminile non compostabili
Il disegno di legge di Bilancio 2022, nella versione presentata in Parlamento, prevede la riduzione dal 22 al 10 per cento dell’aliquota Iva applicabile ai prodotti destinati alla protezione dell’igiene femminile esclusi dall’ambito applicativo del n. 1-quinques), della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72. A tal fine è previsto l’inserimento del n. 114-bis) nella parte III della medesima Tabella A, allegata al decreto Iva.
Al riguardo, la Relazione illustrativa del disegno di legge di Bilancio sottolinea che la norma “è in linea con l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell’igiene femminile”.
Si ricorda che il richiamato n. 1-quinques), della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell’igiene femminile che abbiano la caratteristica di essere compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili.