Dal 1° gennaio interesse legale allo 0,05 per cento
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A decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell’interesse legale – di cui all’art. 1284 del codice civile – sarà dello 0,05 per cento annuo. Lo ha stabilito il D.M. 12 dicembre 2019 , pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale.
Fino al 31 dicembre 2019 si applica la misura dello 0,8 per cento, stabilita dal D.M. 12 dicembre 2018.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 2007), con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tale misura può essere modificata annualmente sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Al riguardo si precisa che:
- al saggio degli interessi legali devono essere computati gli interessi convenzionali soltanto se le parti non ne hanno determinato la misura;
- eventuali interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti si applica il tasso legale;
- gli interessi maturano giornalmente ma sono esigibili quando scadono.
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