Skip to main content

Dal 1° aprile scattano i nuovi codici ATECO: in salvo i contribuenti forfetari

|

Dal 1° aprile 2025, diventa operativa la nuova classificazione ATECO 2025. Sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

La nuova classificazione impatterà anche sugli adempimenti dichiarativi.

Tuttavia, per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:

  • i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022)
  • oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Da qui l’aggiornamento necessario del software di compilazione e della procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.

Si veda la FAQ, Agenzia delle Entrate del 5 marzo scorso.

Per quanto riguarda invece il modello IVA TR, per la richiesta di compensazione o rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2025 (presentabile solo dal 1° aprile in avanti), si deve ritenere applicabile la classificazione ATECO 2025. Dubbi, invece, permangono per l’applicazione del reverse charge nazionale nell’ambito dell’edilizia.

Sul modello IVA TR, le istruzioni di compilazione prevedono che nel modello è necessario “indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d’affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it”.

Per cui piena applicazione dei nuovi Codici ATECO visto il riferimento al codice attività “vigente al momento della presentazione del modello e considerato che il modello può essere presentato dal 1° aprile”.

Infine, la nuova classificazione impatta anche dal punto di vista degli adempimenti ISA; per l’individuazione dell’ISA corrispondente all’“attività prevalente” esercitata si può fare riferimento alla TABELLA 1 allegata alle istruzioni “parte generale” Modulistica ISA 2025, contente l’elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2024 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2025).

In ogni caso, al di là degli ISA e degli altri adempimenti, non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati ex artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008 e risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022).

Per eventuali correzioni o invii anche sostitutivi delle CU 2025 si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Un discorso specifico si può fare anche per i contribuenti in regime forfetario; infatti il c.d. “Decreto correttivo-bis” all’art. 1 prevede che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 2 alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2017.

Inoltre l’INPS – con Circolare del 31 marzo 2025, n. 71 – ha fornito le istruzioni operative, in relazione alla nuova classificazione ATECO 2025, ai datori di lavoro, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Infine, l’INPS ha precisato che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile nei prossimi giorni.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta