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Da quest’anno sale a 4mila euro il limite di reddito per beneficiare delle detrazioni per i figli a carico

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Per effetto dell’art. 12, comma 2, del Tuir – modificato dall’art. 1, commi 252 e 253, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è pari a 4mila euro: pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2018 si applica il limite di 2.840,51 euro per tutti i familiari.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.

Si ricorda che il richiamato art. 12 del Testo Unico stabilisce che, a titolo di detrazioni per carichi di famiglia, dall’imposta lorda – calcolata come indicato nell’art. 11 del medesimo decreto – si detraggono determinati importi:

  1. per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  2. per i figli;
  3. per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile.

In presenza di un sostituto di imposta o un Caf non è necessaria l’esibizione di documentazione relativa alle detrazioni soggettive d’imposta e che per la verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico fa fede quanto dichiarato dal contribuente (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 20 aprile 2005, n. 15/E punto 1).

Tuttavia, per i soggetti non residenti occorre ora considerare la regola introdotta dall’art. 1, comma 1324, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Ai sensi del terzo comma del medesimo art. 12, le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis (inserito dalla Finanziaria 2008) sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 nonché di quelle previste agli articoli 1315 e 16 del Tuir e delle detrazioni disposte da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

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