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Da oggi 1° luglio fruibile il “bonus vacanze”

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Da oggi, 1° luglio 2020, può essere chiesto ed utilizzato il “bonus vacanze”, cioè il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e disciplinato dal Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174/2020. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il credito è riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, e potrà essere utilizzato – da oggi, 1° luglio, al 31 dicembre 2020 – per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast;
  2. il beneficio è riconosciuto nelle seguenti misure:
    • fino ad un importo massimo di 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
    • fino ad un importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
    • fino ad un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
  3. la domanda potrà essere presentata, come detto, a decorrere da oggi da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE);
  4. il fornitore:
    1. acquisisce il codice univoco o il QR-code;
    2. lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante, Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito provvedimento;
    3. verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile;
    4. dichiara di essere un’impresa turistico-ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva;
  5. con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6915”, per l’utilizzo in compensazione del “bonus vacanze” con il modello F24.

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