Da fruire entro il 2022 il tax credit monopattini e biciclette elettriche
Ai sensi dell’art. 44, comma 1-septies, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – come modificato dall’art. 74, comma 1, lettera d), del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) – le persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1, comma 1032, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), hanno diritto a un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, da utilizzare entro 3 annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Al riguardo, con il D.M. 21 settembre 2021 – pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le modalità per l’accesso al credito d’imposta in esame. In particolare:
- ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, occorre inviare telematicamente un’apposita istanza entro il termine che sarà stabilito con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- quest’ultima determinerà la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto;
- il credito d’imposta non può essere cumulato con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e dovrà essere fruito entro il periodo d’imposta 2022.