CU 2024 in caso di sconto in fattura
In caso di parcelle emesse con sconto in fattura per prestazioni relative al Superbonus nel corso del 2023, può sussistere il dubbio circa la loro rilevanza ai fini della Certificazione Unica 2024.
La situazione è stata oggetto di chiarimenti da parte della circolaren. 23/E/2022, la quale, al paragrafo 6.2.1, chiarisce che:
- per il professionista (geometra, commercialista, architetto etc.), la fattura si considera ugualmente pagata/incassata con piena rilevanza, quindi, ai fini delle imposte sui redditi;
- sulla prestazione la ritenuta non va applicata, in quanto non viene eseguito alcun pagamento.
Ed infatti – spiega l’Agenzia nel citato documento di prassi – l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa», non può trovare applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento.
La mancata operazione della ritenuta non si riflette, tuttavia, sull’esonero dell’adempimento dalla Certificazione Unica. Esigenze di controllo impongono, infatti, il rilascio della CU 2024 secondo i consueti termini e modalità.
Quanto ai riflessi in sede di dichiarazione, sembrerebbe doversi ritenere che tale fattura debba essere indicata anche nel quadro AC della dichiarazione dell’amministratore di condominio in quanto, mancando un versamento effettivo, la banca non ha potuto operare la relativa ritenuta d’acconto.