L’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998 prevede la deroga alla scadenza ordinaria del 16 marzo e concede fino al termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), quindi la possibilità di inviarle entro il 31 ottobre 2023. L’eccezione riguarda la sola trasmissione telematica delle certificazioni all’Agenzia, l’obbligo di consegna del modello CU cartaceo al lavoratore resta fermo al 16 marzo.
Usufruiscono di tempi più diluiti, invece, le CU relative alle provvigioni, ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, compresi quelli relativi a contribuenti “forfetari” e “minimi”, ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto.
La scadenza del 16 marzo 2023 andava invece rispettata per i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere, per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e dalle locazioni brevi.
CU 2023 (anno 2022) relative a: |
Scadenza |
- redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi
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31.10.2023 |
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai “contribuenti forfetari” (ex Legge n. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del D.L. n. 98/2011)
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31.10.2023 |
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31.10.2023 |
- corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto
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31.10.2023 |
- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere
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16.03.2023 |
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore)
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16.03.2023 |
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16.03.2023 |