Criterio del costo medio ponderato per determinare la ritenuta sui rimborsi effettuati dalla Sgr
Con la Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2021, n. 197, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della distribuzione pro-quota ai sottoscrittori, da parte di una Sgr, a titolo di rimborso delle quote e/o a titolo di provento, degli importi derivanti da disinvestimenti di strumenti finanziari, beni ed altre attività, effettuati prima della scadenza del termine di durata del Fondo.
Nella fattispecie sottoposta all’esame delle Entrate, tali rimborsi pro-quota, in linea con quanto previsto dal “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” adottato dalla Banca d’Italia con il Provvedimento 19 gennaio 2015, erano disposti “a fronte di disinvestimenti”.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che, in caso di rimborso parziale delle quote del fondo acquistate per atto inter vivos o mortis causa, la Sgr è tenuta a determinare la base imponibile dei proventi da assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. 600/73, considerando il costo medio ponderato o di acquisto delle quote stesse da parte degli investitori.