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Crisi d’impresa: il revisore salvaguardia la continuità aziendale

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Nel codice della crisi d’impresa, D.Lgs. n. 14/2019, viene posta l’accento sull’intercettazione preventiva degli squilibri patrimoniali-economico-finanziari, nell’ottica di salvaguardare la continuità aziendale. In primis, l’imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Tali misure idonee devono consentire tra l’altro di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

In base alle disposizioni di cui all’art. 3 del C.C.I.I., le misure citate, nel complesso devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali per far emergere tempestivamente la crisi;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Gli alert della crisi d’impresa non possono prescindere da un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

A tal fine, la figura del revisore legale assume particolare importanza, considerando anche le disposizioni di cui al principio ISA ITALIA 570. Tale principio si sofferma sulla responsabilità del revisore relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’ utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento (si veda il documento Procedure di revisione – approfondimenti – continuità aziendale : overview del principio Isa Italia 570, ODCEC Roma).

Il principio in parola richiede espressamente al revisore di discutere con la direzione se quest’ultima “abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze”.

Sulla stessa scia il principio contabile OIC 11 che così dispone: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

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