Crisi d’impresa, entro il 16 settembre la verifica degli assetti organizzativi
Considerato che le nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è auspicabile che entro il prossimo 16 settembre (cioè alla prima scadenza semestrale), tutte le società effettuino una prima valutazione circa l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi. È inoltre opportuno che tale attività di verifica venga evidenziata in un apposito verbale, predisposto dal consiglio di amministrazione.
Si ricorda che il Codice prevede a carico dell’amministratore la responsabilità “organizzativa”: egli, infatti, è tenuto ad istituire e mantenere operativi gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e dell’adozione di strumenti idonei al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
È pertanto necessario che si attivi in tal senso sin dalla sua entrata in carica: non appena nominato, l’amministratore dovrà istituire un adeguato assetto organizzativo, se ancora non esistente, e ne deve curare (quando delegato) o valutare (quando delegante) l’adeguatezza (artt. 2086 e 2381 c.c.). In realtà esiste da sempre in capo agli amministratori anche l’obbligo generico di amministrare l’impresa con diligenza (art. 2392, comma 1 , c.c. ), ritenuto comunque inadeguato proprio per la sua indeterminatezza a intercettare tutti i casi di responsabilità connessi alla crisi di impresa.