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Cripto-attività: in chiaro il trattamento fiscale

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Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività. Si è chiusa, infatti, la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno sulle novità introdotte in materia dall’ultima legge di Bilancio, con la pubblicazione della circolare definitiva n. 30/E del 27 ottobre 2023. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Per effetto delle previsioni introdotte dall’ultima legge di bilancio, come noto, viene stabilito che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, nel caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione (ad esempio i proventi conseguiti a seguito di vincolo temporale di criptovaluta).

Sono irrilevanti le permute effettuate tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Tali plusvalenze, al netto delle minusvalenze conseguite nel medesimo periodo di imposta, sono assoggettate a tassazione sostitutiva nella misura del 26%, con una franchigia di 2.000 euro.

Laddove le minusvalenze superino le plusvalenze, la differenza potrà essere portata in diminuzione nei quattro anni successivi, anche in questo caso con una franchigia di 2.000 euro. Le plusvalenze o le minusvalenze complessivamente conseguite nell’anno di imposta, di ammontare inferiore ai 2.000 euro, saranno considerate fiscalmente irrilevanti.

Se le cripto-attività sono gestite presso intermediari nazionali (bancari o finanziari abilitati, o anche non finanziari, quali i gestori dei wallet), sarà possibile scegliere il regime del risparmio amministrato. La tassazione e la dichiarazione delle consistenze sarà quindi curata dall’intermediario per conto del contribuente e quest’ultimo non dovrà indicare nulla nella propria dichiarazione dei redditi.

La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

La norma prevede inoltre la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).

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