Skip to main content

Credito IVA relativo a fatture di professionisti compensabile con i debiti tributari della procedura

|

In sede di riparto, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti relative ad attività antecedenti l’apertura della procedura concorsuale, può essere compensato con i debiti tributari della procedura, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fatto salvo il principio della “par condicio creditorum”.

In alternativa, è possibile chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 ottobre 2022, n. 521 .

Tale soluzione non contrasta con la Risoluzione 12 agosto 2002, n. 279/E (ripresa dalla circolare 11 marzo 2011, n. 13/E), laddove fu affermato che non può “operare la compensazione fra il credito verso il fallito ed il debito verso la massa, poiché lo stesso art. 74-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 distingue nettamente fra le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento e quelle successive all’apertura della procedura; in tale situazione infatti le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito – massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento (anteriore il credito, posteriore il debito) con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il credito vantato dalla procedura derivi, per effetto del trascinamento, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura concorsuale. In tale ultima ipotesi, peraltro, la compensazione potrà essere operata in misura comunque non superiore alla quota del credito vantato dalla procedura che effettivamente tragga origine dall’esercizio dell’impresa commerciale ante dichiarazione di fallimento”.

L’Agenzia ha infatti rilevato come la citata Risoluzione n. 279/E/2022 contemplava l’ipotesi opposta rispetto a quella rappresentata nella Risposta n. 521/2022, cioè la possibilità di compensare il credito erariale verso il fallito con il debito tributario verso la massa, facoltà che è stata esclusa nel rispetto della “par condicio creditorum”.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta