Credito d’imposta ZES: l’attestazione del revisore
L’art. 7 del D.M. 17 maggio 2024 prevede che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ZES, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Alcune polemiche sono sorte sulla scelta del legislatore di escludere dalla possibilità del rilascio della certificazione per i revisori legali con incarichi non attivi da un triennio, e quindi transitati nella sezione B del Registro dei Revisori Legali. Il revisore, infatti, viene iscritto nella sez. B del Registro Revisori non per demerito ma per la sola condizione di non avere incarichi in corso. Tale differenza non preclude, in ogni caso, agli iscritti nella sezione B, come chiarito da una Faq del MEF, “lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge. La distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.
Si riporta di seguito un fac-simile di certificazione del revisore.