Credito d’imposta ZES. Istanza con gli estremi delle fatture elettroniche
Dal 12 giugno e fino al 12 luglio 2024 le imprese della ZES Unica potranno richiedere il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali, ex art. 16 del D.L. n. 124/2023.
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento dell’11 giugno 2024, ha approvato in extremis il modello di comunicazione con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.
La comunicazione potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software dedicato “Zes Unica”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’approvazione del modello è in linea con le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 17 maggio 2024 , il quale rimandava ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione della comunicazione sugli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo 1° gennaio 2024-15 novembre 2024.
Nel complesso, la Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo relativo all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ( “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (con successiva risoluzione l’Agenzia fornirà le relative istruzioni di compilazione), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia, che indica la percentuale di riparto (nel rispetto del limite di spesa fissato a 1.800 milioni di euro) e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello Sdi le relative fatture elettroniche;
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal centro operativo Servizi fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario deve trasmettere la certificazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto, mediante Pec all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Nelle istruzioni di compilazione del modello, è specificato che nel quadro E devono essere indicati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute da S.d.I. (sezione I) e della certificazione (sezione II) di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto 17 maggio.