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Credito d’imposta per monopattini, biciclette e abbonamenti al trasporto pubblico

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L’art. 44, comma 1-septies, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – come modificato dall’art. 74, comma 1, lettera d), del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) – ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Le modalità per l’accesso al credito d’imposta sono state stabilite dal D.M. 21 settembre 2021.

Ora, con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, Prot. n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito quanto segue:

TAX CREDIT MONOPATTINI, BICICLETTE e ABBONAMENTI al TRASPORTO PUBBLICO: EMANATE le NORME ATTUATIVE
PREMESSA Possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1, comma 1032, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile
MISURA del CREDITO d’IMPOSTA 750 euro.
ISTANZA Dev’essere inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.

La domanda dev’essere inviata con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
– il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
– i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

MODELLO È stato approvato, con le relative istruzioni, dal Provvedimento n. 28363/2022.
PERCENTUALE SPETTANTE L’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
FRUIZIONE del CREDITO d’IMPOSTA
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito entro il periodo d’imposta 2022.
  • Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante.
  • Qualora il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Art. 44, comma 1-septies, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
  • D.M. 21 settembre 2021
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022, n. 28363/2022

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