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Credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici

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Definite le regole per accedere al credito d’imposta: utilizzo obbligatorio dell’F24 telematico e i casi di esclusione del bonus in relazione al plafond residuo.

L’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l’art. 1, comma 540, della legge n. 232/2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Per permettere tale adeguamento è stato introdotto anche per il 2023 un credito d’imposta per gli esercenti (art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176).

Modalità di fruizione del credito d’imposta – Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Con futura risoluzione verrà istituito il codice tributo da indicare in F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

Il credito pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti:
  • di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
  • e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve ssere telematico. Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta ENTRATEL.

Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti – Il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta e rispetto del limite di spesa – Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’art. 8, comma 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176.

Il rispetto del predetto limite di spesa è comunque assicurato dal blocco preventivo delle compensazioni, mediante scarto del relativo modello F24 presentato in via telematica.

In sintesi:

Credito d’imposta 2023 per adattamento RT
Beneficio per gli esercenti
  • Il credito d’imposta concesso nel 2023 per l’adattamento degli strumenti (c.d. “misuratori fiscali”) mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi
Utilizzo 
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997; F24 telematico (codice tributo ancora non pubblicato);
  • utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui era registrata la fattura relativa all’adattamento degli strumenti;
  • va pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne concludeva l’utilizzo.
Misura dell’agevolazione
  • pari al 100% della spesa sostenuta, può raggiungere massimo i 50 euro per registratore.

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