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Credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024

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Con un emendamento al Ddl di conversione del D.L. n. 39/2024 , calendarizzato in Senato per il primo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2024, il governo interviene con importanti modifiche alla disciplina del nuovo tax credit transizione 5.0. L’emendamento depositato riguarda, in particolare, l’ambito temporale dell’agevolazione.

La formulazione originaria dell’art. 38  del D.L. n. 19/2024 prevede che i crediti d’imposta 5.0 competano per gli investimenti “effettuati negli anni 2024 e 2025”. Per sopperire all’infelice scelta normativa, l’emendamento specifica ora che l’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”.

Sciolti i dubbi, pertanto, sulla possibilità di ritenere ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all’emanazione dei decreti attuativi (il D.L. n. 19/2024 si ricorda è in vigore dal 2 marzo 2024), nel caso in cui gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione realizzato. Detto in altri termini, anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2024 godono del tax credit.

Per accedere al credito d’imposta, le imprese dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal GSE:

  • il progetto di investimento con relativa documentazione;
  • una apposita certificazione ex ante rilasciata da soggetto abilitato che dovrà attestare l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Al riguardo, l’emendamento prevederebbe che il GSE, verificata la documentazione, comunichi con periodicità mensile (e non più quotidiana come previsto dal testo originario) al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa, infine, dovrà comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato.

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