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Credito d’imposta locazione: i chiarimenti dell’Amministrazione

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Al fine di contenere gli effetti negativi della pandemia, l’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), ha previsto:

  • in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • l’attribuzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo

In caso di “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo” il credito d’imposta “spetta nella misura del 30% dei relativi canoni”.

In generale:

  • per i soggetti esercenti attività economica,
  • il credito d’imposta – commisurato all’importo dei canoni di locazione versati nel periodo d’imposta 2020
  • in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (tranne che per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, cui compete per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio)
  • spetta a condizione che questi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Con specifico riferimento alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:

  • il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile (periodo d’imposta 2019) abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro,
  • ancorché in misura inferiore, cioè pari al 20%, e al 10 % per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda”.

Con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sono state introdotte ulteriori disposizioni:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
  • con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta 2019),
  • nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dai commi 12 e 4 dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) “con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021”.

La norma chiarisce che, ai soggetti locatari esercenti attività economica:

  • il credito d’imposta spetta
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il comma 2-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 73/2021 estende il credito d’imposta:

  • anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio,
  • con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019,
  • in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021,
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il legislatore precisa che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di cui al comma 2-bis, “il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento”.

L’Amministrazione finanziaria, con riferimento al dubbio interpretativo sollevato nell’Interpello n. 535 del 31 ottobre 2022, dalla società istante, ritiene che le imprese esercenti “attività di commercio al dettaglio” beneficeranno del credito d’imposta:

  • ai sensi del comma 2, allorché abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di euro;
  • ai sensi del comma 2-bis, allorché abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, ricavi superiori a 15 milioni di euro.

Ciò premesso, nell’istanza di interpello n. 535 viene riferito che la società istante svolge:

  • come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), come da codice ATECO 14.12
  • e, in via secondaria, l’attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti come da codice ATECO 47.71.

I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest’ultima attività sono condotti dalla Alfa S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d’azienda.

I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest’ultima attività sono condotti dalla Alfa S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d’azienda.

Richiamando la Risposta n. 102/E del 2021, l’Agenzia ricorda che è possibile enucleare l’attività di commercio al dettaglio dal complesso dell’attività svolta dall’impresa. In linea di principio, l’operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall’impresa.

Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d’imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro.

Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta di cui al comma 2 con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione/affitto d’azienda, allorché in tali locali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.

Interpello n. 535 del 31 ottobre 2022

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