Credito d’imposta investimenti 4.0: prenotazione anche per il successivo acquisto in leasing
Verso fine anno le imprese valutano eventuali nuovi investimenti da effettuare, anche alla luce degli incentivi potenzialmente fruibili.
Ad esempio, il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali può essere prenotato tramite il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento agevolabile e all’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31 dicembre; tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso anche la possibilità considerare valida la prenotazione dell’investimento anche qualora l’acquirente si riservi la facoltà, in un secondo momento, di acquisire il bene tramite locazione finanziaria.
Nella risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, in relazione agli investimenti per super e iper-ammortamento, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un’impresa che provvedeva entro il 31 dicembre a bloccare l’investimento con un ordine accettato dal fornitore e contestuale versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene, riservandosi il diritto di valutare, dopo il 31 dicembre, la forma tecnica più consona al proprio investimento: acquisto diretto dal fornitore o tramite leasing.
Qualora l’azienda opti successivamente per il leasing, si pone il problema che il rapporto contrattuale si costituirà con la società di leasing e non con il fornitore con il quale è stato fissato l’ordine e versato l’acconto.
L’Agenzia delle entrate ha confermato la validità della prenotazione dell’investimento anche nell’ipotesi descritta, riconoscendo la possibilità di compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone da corrispondere alla società di leasing.
In alternativa, l’Agenzia ha ammesso anche la possibilità della restituzione dell’acconto versato al fornitore, a condizione che contestualmente avvenga la sottoscrizione del contratto di leasing e la corresponsione del maxicanone nella misura non inferiore al 20% dell’importo dell’investimento. In tal caso sarà necessario indicare, nel contratto di leasing, il riferimento all’ordine originario effettuato con il fornitore del bene.