Credito d’imposta gas per le non gasivore
Il credito d’imposta gas, relativo al 2° trimestre 2023, nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo nel 2° trimestre dell’anno 2023 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre dell’anno 2019, può avere un conteggio semplificato. Si possono evitare calcoli complessi effettuando apposita richiesta al proprio Gestore (art. 6, comma 5, D.L. n. 115/2022). Il Gestore, entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento (entro il 29 agosto 2022 per il 2° trimestre; entro il 29 novembre 2022 per il 3° trimestre; entro il 30 maggio 2023 per il 1° trimestre 2023; entro il 31 agosto 2023 per il 2° trimestre) è tenuto a procedere all’invio del prospetto dei dati necessari.
Il venditore, infatti, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre dell’anno 2023.
La disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d’imposta relativi a:
- il 3° trimestre 2022 (art. 6, comma 5, del D.L. n. 115/2022 e delibera ARERA 4 ottobre 2022, n. 474);
- i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1, comma 5, del D.L. n. 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1, comma 5, del D.L. n. 176/2022 e delibera ARERA 6 dicembre 2022, n. 669);
- il 1° trimestre 2023 (art. 1, comma 6, della Legge n. 197/2022 e delibera ARERA 28 febbraio 2023, n. 76);
- il 2° trimestre 2023 (art. 4, comma 6, del D.L. n. 34/2023).
I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (comunicato ARERA 7 ottobre 2022 e circolare n. 36/E/2022, § 3).
COMUNICAZIONE AL VENDITORE:
Per il bonus maturato: | Impresa che ha fornito: | deve coincidere con quella che ha fornito: | Termini per adempiere | Delib. ARERA |
nel 2° trimestre 2022 | nel 1° e 2° trim. 2022 | nel 1° trim. 2019 | 29 agosto 2022 | 373/2022 |
nel 3° trimestre 2022 | nel 2° e 3° trim. 2022 | nel 2° trim. 2019 | 30 novembre 2022 | 474/2022 |
nel 4° trimestre 2022 | nel 3° e 4° trim. 2023 | nel 3° trim. 2019 | 29 gennaio 2023 (e 1° marzo 2023) | 669/2022 |
nel 1° trimestre 2023 | nel 4° trim. 2022 e 1° trim. 2023 | nel 4° trim. 2019 | 30 maggio 2023 | 76/2023 |
nel 2° trimestre 2023 | nel 1° trim. 2023 e 2° trim. 2023 | nel 1° trim. 2019 | 31 agosto 2023 |
È quindi possibile ancora richiedere il computo se non è stato fatto entro il 31 agosto 2023.
Si ricorda che le imprese possono usufruire dei crediti d’imposta descritti a condizione, rispettivamente, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Si precisa che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Resta fermo che la circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti. Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.