Credito d’imposta beni strumentali: il calcolo, l’utilizzo e il quadro RU
Il Credito d’imposta beni strumentali crea sempre qualche difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d’anno.
La data da prendere a riferimento ai fini dell’individuazione del comma da applicare per il calcolo dei crediti d’imposta beni strumentali è quella di effettuazione dell’investimento, quindi art. 109 del TUIR. Invece l’anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di “entrata in funzione” per i beni ordinari e “data di interconnessione” per i beni industria 4.0.
In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059, il credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.
Esempio beni ordinari – Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023. La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 – anno 2023. Quindi l’utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell’anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.
In sostanza, rileva la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 – codice tributo 6935 anno 2022 (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l’utilizzo avviene dal 2023 con CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023.
La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
In sintesi:
Tipologia di investimento | Norma di riferimento | Codice credito (rigo RU1) | Codice tributo |
Beni materiali e immateriali strumentali “ordinari” | Art. 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020 | L3 | 6935 |
Beni materiali “Industria 4.0” | Art. 1, commi 1057–1057-bis, della Legge n. 178/2020 | 2L | 6936 |
Beni immateriali “Industria 4.0” | Art. 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020 | 3L | 6937 |
Credito d’imposta spettante nel periodo | Indicazione nel rigo RU5 |
“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
“80” Imposte anticipate (DTA); “C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015; “L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022; “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022; “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari. |
RU5 colonna 1 |
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015; “L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022; “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari. |
RU5 colonna 2 |
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015; “E5” Investimenti beni strumentali/ZES; “R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari. |
RU5 colonne B2, C2, D2 e E2 |
L’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2. | RU5 colonna 3 |
Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3 e risoluzione 30 novembre 2021, n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.