Credito d’imposta beni strumentali. Attribuzione dalla Consolidata alla consolidante senza limiti
Una società consolidata che nel 2021 ha maturato un importante credito per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, comma 1056, della Legge n. 178/2020, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020) può attribuire il bonus alla consolidante nei limiti di quanto consentito dalla normativa, per un importo pari alla differenza tra l’IRES consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione.
Essendo un credito d’imposta da riportare nel quadro RU, la consolidata non è tenuta a richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione. La consolidante, nel modello Cnm2022 indicherà il credito d’imposta ricevuto.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 543/2022 pubblicata ieri.
Quindi ogni società che partecipa alla tassazione di gruppo può trasferire i propri crediti alla società consolidante per consentire la compensazione con l’IRES dovuta, per un totale non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione consolidata. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito oggetto d’interpello, esposto nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non ha il limite di utilizzo in compensazione previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997. Tali crediti inoltre non hanno l’obbligo di approvazione preventiva per essere compensati. La circolare n. 28/2014 infatti precisa che sono “esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa”.
Le esclusioni sopra richiamate non si applicano, invece, nel caso in cui oggetto di cessione alla “fiscal unit” sia, ad esempio, l’eccedenza del credito IVA considerando il limite secondo cui non possono essere trasferiti crediti utilizzabile in compensazione di importo superiore a quanto indicato dall’art. 25 D.Lgs. n. 241/1997.