Credito d’imposta 4.0 in caso di esercizio ultrannuale
In caso di esercizio ultrannuale di un’impresa,l’Agenzia spiega la corretta modalità di calcolo e utilizzo del credito d’imposta 4.0, dalla stessa maturato.
L’art. 1, commi 184–197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. La disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il “Superammortamento” e l’“Iper ammortamento”. Successivamente, l’art. 1, comma 1051, della Legge n. 178/2020 ha previsto che tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Il successivo comma 1057 stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, cioè entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In sintesi:
Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni da rispettare | Agevolazione spettante |
Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 | Entro il 31.12.2019:
|
Super-ammortamenti (D.L. n. 34/2019) |
Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 | Entro il 31.12.2019:
|
Iper-ammortamenti (Legge n. 145/2018) |
Dall’1.1.2020 al 15.11.2020 | Assenza di una delle due condizioni sopra riportate | Credito d’imposta ex Legge n. 160/2019 |
Dall’1.1.2021 al 30.6.2021 | Entro il 15.11.2020 (anticipato rispetto all’originario 31.12.2020):
|
Credito d’imposta ex Legge n. 160/2019 |
Dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026) | A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 – 30.6.2021) |
Credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 (con misure differenziate a seconda della tipologia di beni e del momento di effettuazione) |
Investimenti | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine “lungo” del 31.12.2022) |
Dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.11.2023) |
Dall’1.1.2023 al 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026) |
Beni materiali “4.0” (All. A, Legge n. 232/2016) |
Credito d’imposta nella misura del:
|
Credito d’imposta nella misura del:
|
Credito d’imposta nella misura del:
|
Nel caso dell’Interpello n. 239 del 2 dicembre 2024 l’Istante riferisce di aver effettuato l’investimento nel 2022 e che il suo valore è inferiore a 2,5 milioni di euro; l’Agenzia ritiene che il beneficio, al verificarsi di tutte le condizioni di Legge, spetti nella misura del 40 per cento.
In merito ai termini di utilizzo evidenzia che il comma 1059 della richiamata Legge n. 178 prevede che sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti cioè a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. Nel caso di specie, l’Istante dichiara che il bene è entrato in funzione dal l° gennaio 2023, ma nulla dice sulla data di interconnessione dello stesso. Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dal citato comma 1059, l’Istante potrà utilizzare il credito di imposta in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.
In sostanza, come chiarito nella circolare n. 9/E, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena’’.
Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (cfr. circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 paragrafo 5.4). In tale evenienza, l’ammontare del credito fruibile “in misura piena” dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Il Credito in esame può essere utilizzato in compensazione in F24 indicando il codice tributo 6936 e quale anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento, nel caso di specie il 2022, a nulla rilevando l’anno di conclusione dell’investimento o l’anno di interconnessione del bene strumentale, conformemente alle indicazioni fornite, da ultimo, con le risposte a quesiti del 16 aprile 2024 rese dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne gli adempimenti dichiarativi, nel modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d’imposta 2023 modello utilizzabile anche dai soggetti con periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2023, l’Istante, pur avendo effettuato l’investimento nel 2022, dovrà compilare il quadro RU del modello, come se avesse acquistato il bene nel 2023. In particolare, dovrà essere compilato il rigo RU5 (colonne 1 e 3) e il rigo RU130, oltre gli altri campi del quadro RU richiesti.
Si evidenzia, infine, che non è contemplato un periodo ultrannuale per l’IVA e, quindi, per l’anno solare 2022 andava presentata salvo specifici esoneri non rilevabili dall’istanza la relativa dichiarazione annuale entro il 30 aprile 2024 anche al fine di recuperare, ove consentita la detrazione, l’IVA concernente gli acquisti effettuati nel predetto anno.