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Crediti energetici compensabili anche nel caso di cessazione ditta individuale

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Per limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas sulla produzione e sul carovita il legislatore ha introdotto, a più riprese, dei contributi straordinari (c.d. “bonus energetici”).

In particolare, l’art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”), ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022 in favore delle imprese (c.d. “non energivore”) che, pur avendo un alto consumo energetico, sono diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. MISE 21 dicembre 2017.

Con l’art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, (c.d. Decreto “Aiuti-ter”), il legislatore ha previsto un contributo energetico a favore di tali imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, mentre il successivo art. 1, comma 1, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito (c.d. Decreto “Aiuti-quater”) ha esteso il beneficio anche al mese di dicembre 2022.

Il successivo comma 3 del citato art. 1 del D.L. n. 176/2022, ha, inoltre, disposto che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli relativi al 3° trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, infine, dispone che il beneficiario ha il diritto di cedere detto credito energetico esclusivamente per l’intero importo, precisando che i crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 30 settembre 2023. Quest’ultima scelta, oltre ad essere alternativa alla possibilità di usufruire del credito in compensazione (il credito va ceduto per l’intero importo), impone al cessionario gli stessi limiti temporali di utilizzo riconosciuti al cedente.

Il requisito soggettivo richiesto dalla norma per fruire dell’agevolazione, come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, fa sì che siano beneficiarie dei crediti d’imposta in esame le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste.

Nell’Interpello n. 396 del 27 luglio 2023 viene chiarito che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa, e non anche altri debiti “personali” ove, come nel caso di specie, il credito sia maturato da una ditta individuale. Il credito residuo, maturato nonostante la cessazione dell’attività, può essere usato in compensazione, entro il 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (IVA 4° trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili.

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