Crediti d’imposta “energivore”: i chiarimenti dell’Agenzia
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L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che le imprese c.d. “energivore” possono godere di un:
- contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta delle spese sostenute,
- a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica durante il 1°, 2° e 3° trimestre 2022, nonché nei mesi di ottobre e novembre 2022,
a condizione che:
- i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
L’amministrazione finanziaria nell’interpello n. 538/2022 chiarisce che, ai fini dei crediti d’imposta in esame:
- si considera “spesa agevolabile” quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura, diverso dalla componente energetica (si veda anche circolare n. 13/E del 13 maggio 2022). Si tratta, sostanzialmente, della macro-categoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
- le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano “sostenute” in applicazione dei criteri di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto;
- alla base del calcolo delle agevolazioni vi è la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d’imposta relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi. Pertanto, la spesa su cui la società potrà applicare la percentuale di legge è quella relativa alla quantità di energia acquistata per uso proprio. Su questa quantità la società istante deve calcolare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto. Pertanto, la spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data dalla quantità di energia acquistata, al netto di quella rivenduta, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto per kWh;
- le società non possono beneficiare delle agevolazioni in relazione alle spese fatturate successivamente al 31 dicembre 2022, termine entro il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 21/2022, i crediti d’imposta sono utilizzabili (circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, paragrafo 3.7).
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