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Compensazione dei crediti da Superbonus con debiti previdenziali: ora è possibile!

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L’art. 2-quater del D.L. 11/2023, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale”, cioè della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, compresi i crediti di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione.

La disposizione si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all‘art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Si ricorda che l’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • per le ritenute  resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
  • all’IVA dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
  • all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • all’imposta prevista dall’art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20;
  • al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  • alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
  • al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  • alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’art. 6-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; alle tasse sulle concessioni governative;
  • alle tasse scolastiche.

La norma introdotta è diretta a chiarire per quali versamenti il contribuente può avvalersi dell’istituto della compensazione. Al riguardo si ricorda che alcune recenti sentenze di organi giurisdizionali di merito (Tribunale di Milano nn. 2207/2021 e 7823/2022) hanno manifestato un orientamento giurisprudenziale contrario alla possibilità di utilizzare i crediti d’imposta per pagare mediante compensazione i debiti contributivi, in quanto la compensazione, secondo quanto illustrato nelle citate pronunce, opererebbe solo tramite l’utilizzo di crediti omogenei.

Sul punto si vedano inoltre le istruzioni operative in merito all’istituto della compensazione, sia dell’Amministrazione finanziaria (circolare 101/E/2000 ) che dell’Inps (circolare 79/1998).

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