Skip to main content

Crediti d’imposta energetici: entro il 30 novembre la comunicazione dai fornitori

|

Le imprese non energivore e non gasivore possono richiedere la verifica del requisito per accedere ai crediti d’imposta e il calcolo dell’agevolazione per il 3° trimestre 2022.

Entro il 30 novembre 2022 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, qualora l’abbiano richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al 3° trimestre 2022.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 474/2022, che ha definito i contenuti minimi della comunicazione, che i fornitori devono inviare alle imprese richiedenti; venegono definite anche le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

L’art. 6 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) ha introdotto un credito d’imposta anche per il terzo trimestre del 2022, prevedendo:

  • che alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022;
  • che alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell’anno 2022.

Condizioni di accesso – Per la fornitura di:

  • energia elettrica, il prezzo della componente energetica, come definita dalle circolari n. 13/E/2022  e n. 25/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • gas naturale, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’ARERA con la Delibera n. 474/2022 afferma che il venditore che riforniva l’impresa sia nel secondo trimestre dell’anno 2019 che nel 2° e nel 3° trimestre dell’anno 2022, è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022.

Comunicazioni tramite PEC – E’ opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di PEC o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore. La domanda al fornitore è una semplice facoltà che, se non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente di semplificare  il calcolo del bonus alle imprese.

ARERA_DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close