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Crediti d’imposta energetici: entro il 30 novembre la comunicazione dai fornitori

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Le imprese non energivore e non gasivore possono richiedere la verifica del requisito per accedere ai crediti d’imposta e il calcolo dell’agevolazione per il 3° trimestre 2022.

Entro il 30 novembre 2022 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, qualora l’abbiano richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al 3° trimestre 2022.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 474/2022, che ha definito i contenuti minimi della comunicazione, che i fornitori devono inviare alle imprese richiedenti; venegono definite anche le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

L’art. 6 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) ha introdotto un credito d’imposta anche per il terzo trimestre del 2022, prevedendo:

  • che alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell’anno 2022;
  • che alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell’anno 2022.

Condizioni di accesso – Per la fornitura di:

  • energia elettrica, il prezzo della componente energetica, come definita dalle circolari n. 13/E/2022  e n. 25/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • gas naturale, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’ARERA con la Delibera n. 474/2022 afferma che il venditore che riforniva l’impresa sia nel secondo trimestre dell’anno 2019 che nel 2° e nel 3° trimestre dell’anno 2022, è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022.

Comunicazioni tramite PEC – E’ opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di PEC o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore. La domanda al fornitore è una semplice facoltà che, se non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente di semplificare  il calcolo del bonus alle imprese.

ARERA_DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022

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