Crediti d’imposta energetici: applicabilità della c.d. ”remissione in bonis”
Sono stati tanti i documenti di prassi pubblicati nel 2022 (circolari n. 13/E del 13 maggio 2022, n. 20/E del 16 giugno 2022, n. 25/E dell’11 luglio e 36/E del 29 novembre), ai quali si affiancano le numerose risposte a specifiche richieste dei contribuenti (n. 8 e n. 259 , pubblicate il 10 gennaio ed il 21 marzo 2023), sui contributi introdotti dal legislatore nel corso del medesimo anno sotto forma di crediti d’imposta per le imprese colpite dall’aumento dei costi in ambito energetico.
Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l’Agenzia si esprime circa l’applicabilità della remissione in bonis, affermando che l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione è recuperabile attraverso l’isitituto a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
È possibile la remissione in bonis in riferimento:
- sia ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
- sia ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione e, comunque, non ancora maturati.
L’adempimento di cui all’art. 1 , comma 6, del D.L. n. 176/2022 ha natura ”formale” e non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.