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Crediti contributivi, contrasto giurisprudenziale sul litisconsorzio tra agente della riscossione ed ente creditore

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Con l’ordinanza interlocutoria 22 marzo 2021, n. 8003, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in merito alla questione relativa al caso in cui il debitore abbia proposto, nei confronti dell’agente della riscossione, opposizione attinente al difetto di notificazione della cartella, finalizzata all’accertamento negativo del credito contributivo.

I dubbi attengono alla sussistenza o meno, nella situazione descritta, di un litisconsorzio necessario tra lo stesso agente della riscossione e l’ente creditore, e, nella seconda evenienza, se sia comunque ravvisabile una legittimazione passiva del primo ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Per effetto di tale norma, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, egli risponde delle conseguenze della lite.

Per i giudici di legittimità, è ragionevole supporre che la norma da ultimo richiamata, qualora la si ritenga applicabile anche in materia di riscossione di contributi previdenziali, anziché prevedere (anche) un’ipotesi particolare di sostituzione processuale del concessionario rispetto all’ente creditore, si limiti a dettare solo una ulteriore norma per favorire il controllo dell’ente creditore sull’operato dell’agente della riscossione nel recupero delle somme iscritte a ruolo, al fine di valutare la legittimità di un’eventuale successiva richiesta di discarico per inesigibilità. Tale ricostruzione, peraltro – hanno sottolineato gli Ermellini nella pronuncia in commento – “evidenzia orientamenti non univoci nella giurisprudenza delle diverse sezioni e segnala una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici e alle ricadute di indubbio impatto economico che derivano dalle opzioni interpretative sopra delineate, (…)”.

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