CPB: ravvedimento da calcolare sugli acconti dal 3 dicembre 2024
I soggetti ISA, che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre 2024, avvalendosi della riapertura prevista dal D.L. n. 167/2024, saranno comunque tenuti a versare gli acconti secondo le regole previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, applicando quindi la sanzione dovuta per tardivo versamento, riducibile grazie al ravvedimento operoso.
Per i ritardi:
- non superiori a 90 giorni, la nuova sanzione del 25% (in luogo del 30%) si riduce alla metà, cioè al 12,50%.
- non superiori a 15 giorni, la misura del 12,50% si riduce a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cioè allo 0,833% giornaliero (un quindicesimo di 12,50%).
Vanno conteggiati gli interessi legali, che, per l’anno 2024, sono nella misura del 2,5% annuo.
È sempre possibile scegliere il metodo previsionale per il calcolo degli acconti. Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto va calcolata come differenza tra:
- l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato
- e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le ordinarie regole.
Potrebbero essere scomputate le eventuali detrazioni o deduzioni, i crediti d’imposta e le ritenute applicabili per il 2024, nonché gli acconti già versati e le ritenute subite. Inoltre, non si deve obbligatoriamente versare la maggiorazione del 10% dovuta laddove si scelga il metodo storico.
In caso di adesione da parte di società o associazioni trasparenti, ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR, la maggiorazione deve essere versata dai singoli soci o associati pro quota (circolare n. 18/E/2024, paragrafo 6.13) o dai collaboratori dell’impresa familiare (FAQ 3 del 8 ottobre 2024).