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CPB: le modifiche apportate dal D.L. n. 155/2024

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Il 28 novembre 2024 il Senato ha approvato, con fiducia, una serie di modifiche al DdL di conversione del D.L. n. 155/2024 (c.d. “Decreto fiscale”), che incidono sul concordato preventivo biennale e sull’accesso al regime del ravvedimento per gli anni 2018-2022.

Vediamo le novità introdotte in sintesi:

D.L. n. 155/2024 Descrizione Novità
art. 7, comma 1 Adesione al regime del ravvedimento anche per coloro che hanno avuto cause di esclusione ISA
  • consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui:
    • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19 9 (cause da 15 a 17 nei periodi da 2020 a 2022),
    • o alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, (causa “4” in qualsiasi periodo del quinquennio)

di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024.

  • Il comma inoltre estende anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi, la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30% prevista al comma 6-quater (concetto di “impresa multiattività”).
  • In sostanza, in tal caso, l’imposta sostitutiva è determinata applicando i seguenti criteri:
    • base imponibile: 25% del reddito dichiarato nell’annualità (VPN ai fini IRAP)
    • imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette/relative addizionali: 12,5% (3,9%, per l’IRAP)
    • senza alcun abbattimento a forfait.
  Punteggio ISA Magg. redd./VP Imp. sostit. per annualità Riduz. a forfait
dei redditi importo minimo IRAP Redditi/IRAP
10 5% 10% 1.000 3,9%

no imp.min.

per. d’imp. 2020 e 2021: 30%
8 e < 10 10%
6 e < 8 20% 12%
4 e < 6 30% 15%
3 e < 4 40%
<   3   50%
Causa di escl.

– connessa al Covid-19 (“15,16, 17”)

– periodo non normale (“4”)

25% 12,5% no imp.min. no imp.min. 30%
NOVITÀ Multiattività 2023 25% 12,5%      
art. 7, comma 1 Versamento della sostitutiva anche da parte della società/associazione
  • Il comma inoltre consente che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.
art. 7, comma 2 Maggiori entrate per il taglio IRPEF
  • Il comma 2 interviene sul D.Lgs. n. 13/2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da CPB, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.
art. 7-bis Riapertura dei termini per l’adesione sino al 12.12.2024
  • L’art. 7-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al CPB e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1).
  • Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva nei casi in cui l’adesione al CPB sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).
art. 7-quinquies Limitazione alla causa di esclusione nell’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale o nel caso di decesso
  • Ora, l’ambito di applicazione della causa di esclusione/cessazione opera solo in caso di modifiche che aumentano il numero dei soci/associati. Quindi:
    • opera solo in presenza di ingresso di un nuovo socio/più nuovi soci
    • non opera in presenza di uscita di un vecchio socio rimanendo ininfluente lo “scambio” di partecipazioni tra soci (non vi è modifica della compagine sociale).
  • Inoltre, in deroga a quanto sopra, in caso di decesso di un socio/associato (che non è esclusione/cessazione) non costituisce modifica rilevante (aumento del numero dei soci) il subentro nella quota del de cuius di 2 o più eredi.

I soggetti tenuti al versamento quali:

  • società di persone (snc/sas) e soggetti assimilati (associazioni professionali) di cui all’art. 5 TUIR;
  • società di capitale in trasparenza (art. 115 o art. 116 TUIR)

devono far versare:

  • l’imposta sostitutiva IRAP: da parte della società/associazione;
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi/relative addizionali: da parte dei soci o associati.

Ora, viene disposto che il versamento potrà essere effettuato sia dai singoli soci o associati, che direttamente dalla società/associazione.

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