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CPB: il Patent box non è causa di esclusione, la trasformazione sì

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L’Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del CPB nelle due risposte a istanza di interpello n. 108 e 109 del 16 aprile 2025.

CPB e Patent box (risposta n. 108) – L‘articolo 11 , comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 13/2024 disciplina una causa di esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa. La questione interpretativa affrontata nella risposta n. 108/2025 riguarda l’applicazione di tale causa di esclusione nel caso in cui il contribuente fruisca del Nuovo Patent Box, un regime agevolativo che prevede una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo ai fini delle imposte sui redditi.

L’Istante, ALFA S.r.l., azienda informatica che ha beneficiato della deduzione maggiorata prevista dal Nuovo Patent Box, ha chiesto chiarimenti se tale deduzione debba essere considerata nel calcolo della soglia del 40% di redditi non concorrenti alla base imponibile, con conseguente esclusione dal CPB. ALFA S.r.l. sostiene che la maggiorazione prevista dal Nuovo Patent Box non rappresenta un reddito esente o escluso, bensì una deduzione fiscale che riduce indirettamente la base imponibile, e quindi non dovrebbe concorrere al superamento della soglia di esclusione.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, conferma questa interpretazione. Specifica che il Nuovo Patent Box è una maggiorazione delle deduzioni di costi, non una fonte di reddito esente o escluso, e che la causa di esclusione prevista dalla lettera b-bis) si applica solo ai redditi esenti o esclusi derivanti da specifici regimi agevolativi che incidono complessivamente sulla tassazione del reddito. Viene inoltre richiamata la FAQ n. 8 dell’8 ottobre 2024, che chiarisce come la norma intenda evitare distorsioni nel meccanismo del CPB causate da redditi non concorrenti alla base imponibile in senso ampio, ma non da componenti di reddito dedotti o maggiorati come nel caso del Nuovo Patent Box. In conclusione, l’Agenzia ritiene che la deduzione maggiorata del Nuovo Patent Box non costituisca causa di esclusione dal concordato preventivo biennale ai sensi dell’articolo 11 , comma 1, lettera b-bis), e che pertanto, in presenza degli altri requisiti, il contribuente che beneficia di tale agevolazione possa accedere regolarmente al CPB per gli esercizi 2024-2025.

CPB in caso di trasformazione societaria (risposta n. 109) –  L’articolo si concentra sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito a un’istanza di interpello presentata da Alfa S.r.l., riguardante l’accesso al concordato preventivo biennale (CPB) in relazione a una trasformazione societaria e alle implicazioni fiscali connesse.

Alfa S.r.l. ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di accedere al CPB, nonostante il suo primo esercizio sociale post-trasformazione abbia avuto una durata superiore ai 12 mesi, e sulla compatibilità di questa durata con i requisiti previsti dalla normativa fiscale e dal D.Lgs. n. 13/2024 . La società si era trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata nel novembre 2022, mantenendo invariati partita IVA e codice ATECO, e aveva esteso la durata del primo esercizio a 13 mesi, in conformità con le disposizioni del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di Alfa S.r.l., la trasformazione societaria ha costituito una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo successivo alla trasformazione stessa, in particolare per il periodo dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023. Questo perché, secondo le circolari interpretative, operazioni straordinarie come le trasformazioni sono considerate eventi di inizio o cessazione dell’attività, che comportano l’esclusione dall’applicazione degli ISA.

Di conseguenza, Alfa S.r.l. non può considerarsi idonea ad accedere al CPB per il periodo in cui non sono applicabili gli ISA, ovvero dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023. La normativa e le circolari di riferimento evidenziano che, in presenza di una causa di esclusione, come quella di una trasformazione riconducibile a un’ipotesi di inizio o cessazione dell’attività, l’accesso al regime premiale è precluso. In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che Alfa S.r.l. non può usufruire del CPB per il periodo antecedente alla sua applicazione, a causa della trasformazione societaria che ha comportato l’esclusione dall’applicazione degli ISA. La normativa fiscale e le interpretazioni ufficiali confermano che le operazioni di trasformazione sono considerate eventi di inizio o cessazione dell’attività, e quindi impediscono l’accesso a benefici fiscali come il concordato preventivo biennale, per il periodo in cui si verificano.

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