Covid-19, fuori campo Iva i contributi erogati dalle Regioni alle imprese di trasporto pubblico locale
Con la Risoluzione 31 marzo 2021, n. 22/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento da riservare ai fini Iva ai contributi COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’art. 200, comma 1 , primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico.
La norma è stata attuata con il D.M. 11 agosto 2020 n. 340 . Sulla base di tale documento, le imprese di trasporto pubblico locale sono ristorate dei mancati proventi attraverso “anticipazioni” veicolate per il tramite degli enti territoriali, a valere sulle risorse stanziate sul Fondo, ripartite tra le diverse Regioni e Province autonome.
La ripartizione delle risorse è determinata tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, dalla banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale.
Si tratta di “contributi in conto gestione”, per i quali le società beneficiarie non sono tenute ad alcun ulteriore adempimento, né a presentare un’apposita richiesta, se non l’obbligo di trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021. Inoltre è previsto che gli enti territoriali assegnino ed eroghino il contributo sulla base delle somme assegnate dallo Stato, attraverso appositi decreti ministeriali, senza alcuna discrezionalità né nell’an, né nel quantum.
Sulla base di tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tali contributi devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.