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Corrispettivi telematici inviati in ritardo: le sanzioni applicabili

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Capita spesso che un contribuente, che ha attivato un nuovo registratore di cassa telematico e ha registrato scontrini con IVA al 10% anziché in ventilazione, o un forfetario che ha emesso scontrini con IVA, anziché come forfetario (operazioni fuori campo IVA), proceda all’invio solitamente nel momento in cui si accorge dell’errore e quindi tardivamente.

La trasmissione dei corrispettivi tardiva è punita con le sanzioni applicabili per le irregolarità relative alla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi (infedeltà, incompletezza, omissione e tardività) ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997:

  • per le violazioni commesse a decorrere dall’1.9.2024in misura pari al 70% per ciascuna operazione, percentuale commisurata all’imposta relativa all’importo non correttamente trasmesso, con un minimo di 300 euro;
  • per le violazioni commesse sino al 31.8.2024: in misura pari al 90% per ciascuna operazione, percentuale commisurata all’imposta relativa all’importo non correttamente trasmesso, con un minimo di 500 euro.

Se la violazione riguarda sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione, la sanzione è unica.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri o in caso di incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione:

  • in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione (non per operazione), se ciò non ha avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA;
  • con un importo massimo di 1.000 euro per trimestre, in relazione alle sole violazioni commesse dall’1.9.2024.

Si ricorda che per il malfunzionamento dei registratori di cassa telematici e per il mancato intervento di riparazione, purché i corrispettivi siano stati registrati nel registro d’emergenza, la sanzione per omessa verifica periodica rimane tra 250 e 2.000 euro.

Tipologia di violazione Momento di commissione della violazione Riferimento normativo
Fino al 31.8.2024 Dall’ 1.9.2024
Omessa, errata, irregolare memorizzazione/trasmissione del corrispettivo 90% per operazione,

Minimo € 500

70% per operazione

Minimo € 300

Art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997
Mancato funzionamento del registratore telematico 90% per operazione,

Minimo € 500

70% per operazione

Minimo € 300

Art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997
Omessa, errata, irregolare memorizzazione/trasmissione del corrispettivo senza effetto sulla liquidazione del tributo € 100 per trasmissione € 100 per trasmissione

Max € 1.000 per trimestre

Art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997
Mancata verifica del registratore telematico / mancata richiesta di intervento Da € 250 a € 2.000 Da € 250 a € 2.000 Art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997

È ammesso in ogni caso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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