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Coronavirus: le ultime misure. Spostamenti nella “zona rossa” motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute

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Si applicano da ieri, 8 marzo, e fino al 3 aprile 2020 le disposizioni del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che dispone ulteriori misure dirette a contrastare la diffusione del virus COVID-19. Con il decreto si dispone, in particolare, di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Lombardia e da altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

All’interno dei medesimi territori sono consentiti solo gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità” oppure spostamenti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con una nota diffusa ieri, il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni ai Prefetti in merito ai controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”, ovvero la nuova “zona rossa”, disponendo che gli spostamenti motivati di cui sopra possono essere attestati mediante auto-dichiarazione, che “potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”. Divieto assoluto di spostamento, invece, è previsto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.

Nel decreto non viene infatti chiarito quali siano i limiti agli spostamenti all’interno della nuova “zona rossa” allargata, tanto che il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, avevamo già avanzato richiesta di chiarimenti e modifiche

Per la nuova “zona rossa” allargata il decreto dispone inoltre:

  • la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio, cinema, teatri, pub, sale giochi e sale scommesse, sale bingo, discoteche e “locali assimilati”);
  • la sospensione di tutti gli eventi sportivi, la chiusura degli impianti e comprensori sciistici, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, le scuole, i musei e le procedure concorsuali;
  • le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire “la possibilità del rispetto della distanza” di un un metro (in caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività);
  • le altre attività commerciali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, “tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico”, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro (in caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività);
  • nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (fanno eccezione a tale regola le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari).

Per tutto il territorio nazionale si prevede, tra l’altro, la sospensione di:

  • tutti gli eventi sportivi, la chiusura degli impianti e comprensori sciistici, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, le scuole, i musei;
  • i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • le attività di ristorazione e bar sono ammesse con l’obbligo del gestore di far rispettare la distanza di un metro (in caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività).

Il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio Conte sabato scorso dopo un Consiglio dei Ministri terminato a tarda notte, è stato subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020 .

 

Nella seguente Tabella i dati del contagio sul territorio nazionale e in Lombardia.

I dati del contagio
  Italia Lombardia
Infetti in corso 6387 3372
Guariti 622 550
Isolamento 2180 756
Ricoverati 3557 2217
Terapia intensiva 650 399
Deceduti 366 267
Infettati 7375 4189
Fonte: Protezione Civile

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