Coronavirus: in vigore il decreto “Io resto a casa”. L’Italia diventa un’unica zona protetta con spostamenti limitati
A partire da oggi non ci sarà più una “zona rossa”, ma un’Italia unica zona protetta. Il Decreto “Io resto a casa”, firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio Conte e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende le misure restrittive di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, limitando gli spostamenti a quelli motivati da comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o ragioni di salute.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici, invece, per ora non è all’ordine del giorno alcuna limitazione – ha dichiarato Conte – in quanto occorre “garantire la continuità del sistema produttivo e quindi dobbiamo consentire alle persone di poter andare a lavorare”.
Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da “comprovate esigenze lavorative [qualora il proprio datore di lavoro non abbia attivato lo smart woring, nda] o situazioni di necessità” [ad esempio, per una visita medica o per assistere i genitori anziani, nda] oppure spostamenti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Una nota del Ministero dell’Interno, diffusa nella serata di domenica, precisa che “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (di cui è stato fornito il modello), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica); - sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- si raccomanda ai datori di lavoro sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio, cinema, teatri, pub, sale giochi e sale scommesse, sale bingo, discoteche e “locali assimilati”). In tali luoghi “è sospesa ogni attività”;
- sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i master e i corsi professionali;
- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, salvi i casi previsti dalla norma;
- le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire “la possibilità del rispetto della distanza” di un un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
- le altre attività commerciali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, “tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico”, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività;
- nello svolgimento di riunioni devono essere adottate modalità di collegamento da remoto “in tutti i casi possibili”;
- nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (fanno eccezione a tale regola le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari);
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- disposizioni particolari sono state infine introdotte per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus, oppure con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).
È stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il D.L. 9 marzo 2020, n. 1 4, contenente misure finalizzate a potenziare il Sistema sanitario nazionale.