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Cooperative, dettata la disciplina relativa alle agevolazioni “Nuova Marcora”

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Emanato dal Ministero dello Sviluppo economico un decreto che stabilisce i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni previste per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione (“Nuova Marcora”).

In particolare:

  1. possono accedere alla misura le società cooperative:
    a. regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa in Italia devono essere costituite secondo le norme vigenti nello Stato di residenza ed iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa in Italia dev’essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, e gli investimenti devono essere realizzati in Italia;
    b. che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni di “difficoltà”;
    c. operanti in tutti i settori produttivi;
  2. non sono invece ammesse le società cooperative:
    a. che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    b. che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca;
    c. le società cooperative:
    – nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
    – i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione;
  3. la richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

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