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Cooperative agricole e assoggettabilità al fallimento

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9788 del 12.05.2016, ha chiarito i principi a cui i Giudici di merito devono attenersi nel dichiarare il fallimento di società cooperative agricole.

Nel caso oggetto della pronuncia, una cooperativa agricola in liquidazione volontaria è dichiarata fallita con sentenza del Tribunale; propone reclamo avverso il fallimento che è accolto in appello. Ricorre presso la Suprema Corte la curatela del fallimento, affermando che i giudici d’appello avevano confuso il concetto di “prevalenza”, utile al riconoscimento della natura agricola delle attività connesse, con la “mutualità prevalente”, proprio delle cooperative.

Giova ricordare, infatti, che l’articolo 1 del R.D. 267/1942, stabilisce che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale; di contro, l’articolo 2135 cod. civ., novellato dall’articolo 1 del D.Lgs. 228/2001, ha indicato che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 6835 del 2014, ha stabilito quando una cooperativa possa essere assoggettata al fallimento. La qualità di imprenditore commerciale è rinvenibile anche nelle cooperative, quando nell’attività di impresa sussiste una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo). Tale requisito non è inconciliabile con il fine mutualistico e, quindi, anche tale società può essere assoggettata al fallimento, pure se essa operi solo nei confronti dei propri soci.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, addirittura, con la risoluzione 6580/2013, ha stabilito che l’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa che può avere graduazioni diverse; in generale anche una impresa cooperativa ONLUS, seppure non debba perseguire il “lucro soggettivo” ossia avere quale fine ultimo il profitto della propria attività commerciale, può ben perseguire un “lucro oggettivo”, ovvero il mero equilibrio di bilancio.

Se, quindi, una cooperativa, in generale, può essere assoggettata al fallimento, in quanto svolga attività commerciale e tale attività non appare in contrasto con la finalità mutualistica, altro discorso, invece, è se una cooperativa agricola possa fallire.

La Corte di Cassazione stabilisce, nella sentenza in commento, il principio di diritto secondo cui “anche per le cooperative agricole” il Giudice di merito deve:

  • verificare le clausole statutarie e il loro tenore;
  • esaminare in concreto l’atteggiarsi dell’attività di impresa svolta dalla cooperativa;
  • analizzare le attività economiche svolte alla luce della disciplina sull’imprenditore agricolo, introdotta dal D.Lgs. 228/2001.

Tale esame non deve considerare, invece, l’effettivo perseguimento dello scopo mutualistico da parte della cooperativa, in quanto tale requisito non è rilevante ai fini dell’esame dei presupposti di legge, indicati, dall’articolo 2135 cod. civ., per il riconoscimento o meno della qualità di impresa agricola che, in quanto tale, è esentata dal fallimento.

Attenzione, infine, deve essere data al momento in cui si manifesta l’insolvenza della cooperativa. Il giudice di merito, infatti, deve valutare se effettivamente tale insolvenza vi sia, senza che si escluda solo per il fatto che la cooperativa, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, si ponga in liquidazione volontaria, al fine di eluderne le conseguenze.

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