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Controlli doganali anche sulle carte prepagate

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Lo scorso 23 maggio gli Stati membri dell’Unione europea e il Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo in merito alle principali misure che possono essere adottate al fine di controllare i flussi illeciti di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio comunitario.

Le nuove norme – che integrano la disciplina antiriciclaggio e dovranno essere approvate dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio Ue – sono finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. rafforzare i controlli sul denaro contante nei confronti dei soggetti che entrano o escono dall’Unione europea con somme di contanti di almeno 10mila euro. In presenza di sospetti di attività criminali, le Autorità potranno intervenire anche per importi inferiori;
  2. agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità (autorità doganali e unità di informazione finanziaria) e gli Stati membri;
  3. estendere i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, agli oggetti preziosi e alle carte prepagate.

Tali novità sono state riepilogate nell’ultima Informativa periodica diffusa dalla Fondazione nazionale commercialisti. Si ricorda che il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 disciplina – in attuazione della Direttiva n. 2016/2258 – l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento, in particolare, dispone quanto segue:

  1. i servizi di collegamento istituiti per fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri elementi utili per lo scambio di informazioni, potranno non soltanto utilizzare i dati contenuti nell’anagrafe tributaria o acquisiti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di accertamenti e verifiche fiscali, ma anche accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese;
  2. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno accedere ai documenti e alle informazioni acquisiti nell’ambito degli adempimenti di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a tale obbligo, tra i quali i professionisti.

Si ricorda che la richiamata Direttiva n. 2016/2258 aveva apportato modifiche alla Direttiva n. 2011/16/Ue. Le disposizioni del predetto decreto si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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