Controlli automatizzati, in presenza di soli errori materiali ammessa la notifica della sola cartella
Nell’ambito dei controlli di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (in materia di Iva), non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure una imposta o una maggiore imposta, l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determini una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. nn. 13759/2016 e 15311/2014 ).
L’obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass. nn. 17829/2016 , 15740/2016, 3154/2015 e 17396/2010 ).
Sulla base di tale distinzione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dai richiamati artt. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 e 54-bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione.
In quest’ultimo caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire una mera irregolarità non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire un requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall’art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); in tal senso Cass. n. 1711/2018 e, da ultimo, 19 settembre 2019, n. 23361 ).