Contributo “perequativo”: al via le istanze
A partire da ieri, 29 novembre, e fino al 28 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto “perequativo”, introdotto dall’art. 1, commi da 16 a 27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106): è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale 29 novembre 2021, n. 336196 , che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.
In particolare:
CONTRIBUTO “PEREQUATIVO”: i CHIARIMENTI dell’AGENZIA delle ENTRATE |
|||||||||||||||
BENEFICIARI |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia, che nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 , abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. |
||||||||||||||
DETERMINAZIONE del CONTRIBUTO |
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il D.M. 12 novembre 2021, sono le seguenti:
|
||||||||||||||
ESCLUSIONI |
|
||||||||||||||
ENTI NON COMMERCIALI |
Sono ammessi al contributo, ma solo con riferimento alle eventuali attività commerciali esercitate. |
||||||||||||||
ISTANZA – CONTENUTO |
Il contenuto della domanda è illustrato dal richiamato Provvedimento direttoriale 29 novembre 2021, n. 336196. |
||||||||||||||
ISTANZA – PRESENTAZIONE |
L’istanza dev’essere trasmessa:
L’istanza può essere presentata soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. |
||||||||||||||
MODELLO |
È stato approvato dal citato Provvedimento direttoriale 29 novembre 2021, n. 336196 . | ||||||||||||||
UTILIZZO |
È possibile scegliere tra l’accredito sul conto corrente bancario o postale e l’opzione per il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con il modello F24. | ||||||||||||||
SOFTWARE |
È stato approvato ieri dall’Agenzia delle Entrate la “Procedura di controllo Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto – Contributo Perequativo” (Versione 1.0.0 del 29/11/2021). | ||||||||||||||
GUIDA |
Sull’argomento è stata inoltre pubblicata la nuova Guida delle Entrate “Il contributo a fondo perduto perequativo”. |