Decreto “Sostegni”: entro domani il termine
Scade domani, 28 maggio 2021, il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare:
- la domanda può essere presentata attraverso l’apposito desktop telematico, oppure trasmettendo on-line, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, il modello disponibile sul sito dell’Agenzia; è possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie, Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
- è possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo;
- le modalità, i termini di presentazione dell’istanza e la modulistica sono state approvate con il Provvedimento 23 marzo 2021, n. 77923 ;
- con la Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E, è stato istituito il codice tributo 6941 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo.
Per quanto attiene all’ambito applicativo della misura, la norma precisa quanto segue:
- sono ammessi alla misura in esame i titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, oppure
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
- il contributo non spetta invece:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo la medesima data;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
- il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.
Si ricorda inoltre che l’art. 1 , commi da 1 a 4, del decreto “Sostegni bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede il riconoscimento in automatico di un ulteriore contributo a favore dei soggetti che hanno ottenuto il CFP “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021), a condizione che:
- la partita IVA sia ancora attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto stesso) e
- il contributo sia stato percepito debitamente e non restituito.
L’importo di tale contributo è pari al 100 per cento del CFP “Sostegni”, e la modalità di erogazione è la stessa prescelta in sede di istanza originaria (ovvero accredito su conto corrente o concessione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24).