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Contributi “Covid” esenti anche se erogati dopo il 31 marzo 2022

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Ai sensi dell’art. 10-bis del Decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 18 ottobre 2022, n. 516 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i sussidi in esame sono fiscalmente irrilevanti anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.

Il richiamato art. 10-bis, infatti, richiede che i contributi siano erogati “a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi” (sempreché siano diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza).

Si ricorda che rientra nell’ambito applicativo della norma anche il contributo regionale destinato a coprire parzialmente un finanziamento bancario agevolato finalizzato a ristorare le aziende durante l’emergenza Covid (Risposta 29 luglio 2021, n. 521).

Per l’Agenzia delle Entrate, tale conclusione si fonda sulla circostanza che la norma si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”.

Ne deriva che il contributo concesso dalla Regione nella fattispecie descritta è riconducibile agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e quindi non concorre a determinare la base imponibile né dell’IRES, né dell’IRAP.

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