Contributi Covid: esclusione il reato di malversazione
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Non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato) nel caso in cui, successivamente all’erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da Sace S.p.A., ai sensi del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40), gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge: lo ha affermato la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 giugno 2021, n. 22119.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- la citata norma codicistica prevede che chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, enti pubblici o Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;
- secondo un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, tale fattispecie di reato è posta a tutela della corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica (Cass. 23 maggio 2018, n. 42924, e 21 maggio 2010, n. 20847). Presupposto del reato è infatti l’erogazione – da parte dello Stato o di un altro ente pubblico – a favore di un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, di un contributo, di una sovvenzione oppure di un finanziamento destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- per la Suprema Corte, nella fattispecie in commento il finanziamento, sebbene connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione di specifiche finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un altro ente pubblico, ma da un soggetto privato (nel caso concreto, un istituto bancario).
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