Contributi anti-Covid non spettanti: codici tributo per la restituzione
Con la Risoluzione 7 luglio 2021, n. 45/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. Si tratta dei seguenti codici-tributo:
- “7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- “7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
- “7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
In sede di compilazione del modello sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio; nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
Si ricorda che l’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ed applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.