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Contributi ai locatori che riducono il canone abitativo

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Scade oggi, 6 ottobre 2021, il termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione: il nuovo termine era stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227358/2021.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 9-quater del Decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), per il 2021, il locatore che conceda un immobile ad uso abitativo ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisca abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore;
  2. ai fini del riconoscimento del contributo di cui sopra, il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

In attuazione di tale norma, è stato emanato il Provvedimento direttoriale 6 luglio 2021, n. 180139/2021, che definisce il contenuto informativo, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. In particolare:

  1. l’istanza, che può essere presentata direttamente o tramite un intermediario autorizzato, deve contenere:
    • i dati identificativi del soggetto richiedente (e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica);
    • i riferimenti del contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del locatario;
    • l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha chiesto il contributo;
    • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione;
  2. l’istanza dev’essere inviata tramite un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente;
  3. l’importo del contributo – che dev’essere calcolato nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro – sarà accreditato direttamente sul conto intestato al beneficiario;
  4. prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Contestualmente l’Agenzia ha predisposto una guida contenente le regole dettate in materia.

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