Contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento e HORECA
Un emendamento al testo (Ddl n. 3132-A/R) di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis” () – sul quale l’Aula di Montecitorio voterà nelle prossime ore la questione di fiducia posta ieri dal Governo – prevede contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
Un altro emendamento riconosce – attraverso l’introduzione dei commi 30-bis, 30-ter e 30-quater all’interno dell’art. 1 – ai titolari di reddito agrario (ex art. 32 del Tuir), e ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni e prestazioni (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi in denaro o in natura superiori a 10 milioni e non superiori a 15 milioni di euro, in possesso dei requisiti richiesti:
- il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1del D.L. 41/2021, calcolato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019; in tal caso è riconosciuto anche il contributo “ulteriore” di cui al provvedimento in esame alle partite Iva attive al 26 maggio 2021;
- il contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui all’art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. 41/2021, riconosciuto a favore dei titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi. Qualora il beneficiario abbia diritto al contributo di cui al precedente n. 1), detto contributo è determinato applicando il 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. In tal caso non spetta il contributo “ulteriore” per le partite Iva attive al 26 maggio 2021;
- il contributo a fondo perduto per le partite Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 1, commi 5-13, del D.L. 41/2021) calcolato, se il beneficiario non ha diritto a quello di cui al n. 1), applicando il 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
Continuano ad applicarsi le norme contenute nel decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).