Contributi a fondo perduto, istanza di autotutela se l’importo erogato è inferiore a quello spettante
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Nell’ambito della disciplina relativa al contributo a fondo perduto, contenuta nell’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), con la Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i rimedi previsti in presenza di due situazioni:
- mandato di pagamento effettuato regolarmente ma – a causa di un errore commesso dall’utente e individuato solo dopo l’accreditamento della somma – per un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;
- istanza trasmessa a ridosso della scadenza del 13 agosto 2020, per la quale l’Agenzia delle Entrate inviò una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (ad esempio, per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente) in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Nelle ipotesi descritte, il soggetto richiedente – anche tramite un intermediario delegato – può presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, la risoluzione in commento precisa quanto segue:
- l’istanza dev’essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente o dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, all’istanza va allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente. Qualora quest’ultimo non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via pec l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da una fotocopia di documento di identità;
- l’istanza dev’essere trasmessa via pec alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente;
- la domanda dev’essere accompagnata da una nota con la quale il richiedente specifica “in modo puntuale e chiaro” i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto (esempio: istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente);
- qualora emerga l’irregolarità della domanda, l’Ufficio potrà procedere con ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto;
- se viene confermato l’esito comunicato in relazione all’istanza iniziale, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria (esclusivamente per vizi propri);
- se invece emerge la correttezza dell’istanza in autotutela, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della parte del contributo ancora spettante.
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